EntiOnLine
Categorie
indietro
27/02/2024 Interventi del Comune su proprieta' private a tutela della sicurezza pubblica e obbligo di rivalsa sui privati inadempienti
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Con Delibera n. 64 del 7 febbraio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione all’intervento di consolidamento e manutenzione straordinaria su aree private, posto in essere dal Comune di Amalfi, ha rilevato che:

  • allo stato non risultano essere state intraprese da parte dell’Amministrazione azioni per il recupero delle spese connesse all’esecuzione degli interventi di consolidamento e di manutenzione effettuati su suolo privato.

La constatazione che l’amministrazione comunale è intervenuta a tutela della sicurezza pubblica con opere di manutenzione straordinaria su proprietà private per mancata azione dei privati stessi e non si è attivata anche per recuperare le somme spese ha possibili risvolti di carattere erariale.

Il fatto rileva, nel sistema anticorruzione, quale potenziale evento rischioso, a titolo di possibile danno erariale.

L’evento, benchè potenziale, va annotato nel REGISTRO DEI RISCHI anticorruzione, unitamente al comportamento a rischio.

Il possibile danno va commisurato all’importo della spesa (5 milioni e 226.000 euro, finanziati con fondi regionali) che il Comune di Amalfi ha deliberato per i lavori di consolidamento del costone Gaudio della penisola sorrentina, in frazione Pogerola.

La delibera ANAC, che ha rilevato la criticità sopra indicata, è stata adottata sulla base della relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori con evidenziazione che:

- “trattasi di aree soggette da tempo a fenomeni di distacco di materiali lapidei per le quali l’amministrazione comunale ha emesso fin dal 2009 a carico dei rispettivi proprietari numerose ordinanze sindacali contingibili e urgenti per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza a tutela della salvaguardia pubblica e privata;

- in tali provvedimenti l’amministrazione ingiungeva ai proprietari di provvedere a diverse attività quali:

  • ispezione e verifica dei luoghi a cura di geologo per accertare lo stato di pericolosità dei massi instabili;
  • affidamento a un tecnico qualificato dell’incarico di effettuare uno studio geostrutturale da trasmettere all’Ufficio Tecnico comunale;
  • realizzazione di tutte le opere necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area eseguiti a cura di impresa regolarmente iscritta alla CCIA e in regola con i contributi previdenziali e assistenziali sotto la direzione di un tecnico professionista abilitato e tenuto a relazionare all’UTC sullo svolgimento delle varie fasi delle lavorazioni e sul rispetto delle norme di sicurezza; trasporto a rifiuto dei materiali in discariche autorizzate;
  • dichiarazione di eliminazione del pericolo da trasmettere all’UTC a cura del tecnico individuato.

- con tali provvedimenti l’amministrazione:

1) si dichiarava esonerata da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli immobili contigui;

2) si riservava, in caso di inerzia da parte dei proprietari destinatari del provvedimento, di attivare i poteri sostitutivi addebitando ogni spesa ai proprietari medesimi;

3) precisava che in caso di inottemperanza avrebbe proceduto ai sensi dell’art. 650 del C.P.”.

IN COSA SI È SOSTANZIATO L’INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE?

Come illustrato dall’ANAC nella delibera n. 64/2024, in esame, i citati provvedimenti sindacali sono rimasti prevalentemente inattuati e l’Amministrazione comunale ha infine adottato l’intervento sostitutivo, finalizzato alla salvaguardia alla tutela della sicurezza quale unico strumento possibile per “evitare, in assenza di interventi di mitigazione del rischio, lo sgombero coatto da persone o cose delle aree esposte in un’area fortemente antropizzata, anche alla luce dell’enorme attrattività turistica di caratura mondiale”.

Al momento dell’adozione della delibera ANAC, tuttavia, non risultavano essere state intraprese le azioni necessarie per il recupero delle spese con conseguente rischio per l’Amministrazione di incorrere in un possibile illecito a titolo di danno erariale.

Ricorda l’ANAC che la conclusione in esame è confortata anche dalla giurisprudenza.

COSA DICE IL CONSIGLIO DI STATO?

L’ANAC ha rilevato che anche la giurisprudenza e, più esattamente, il Consiglio di Stato ha affrontato una questione del tutto analoga relativa all’esigenza di affrontare il pericolo derivante da un movimento franoso, riguardante alcune proprietà private, che minacciava l’incolumità pubblica e privata (Sez. V, sent. n. 2535 del 26.4.2018).

In particolare, il Giudice Amministrativo, secondo quanto testualmente riportato da ANAC:

  • ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione che, dopo l’emissione di una ordinanza contingibile e urgente con la quale era stato ordinato ai proprietari di un'area di iniziare lavori di consolidamento dei versanti di rispettiva proprietà per la tutela della privata e pubblica incolumità, vista la perdurante urgenza di intervenire e la necessità che i lavori intimati alle proprietà fossero svolti in forma coordinata e da un unico soggetto per l’intero fronte d’intervento, aveva deciso di realizzare immediatamente essa stessa le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, posta a carico del soggetto tenuto, con la procedura di cui agli artt. 146 e 147 d.P.R. n. 554/1999;
  • ha dato atto che, non risultando, al momento della decisione, procedimenti amministrativi avviati dall’Amministrazione per il recupero delle spese relative all’esecuzione dei lavori, l’intera operazione consisterebbe, di fatto, nell’esecuzione di interventi di consolidamento eseguiti dall’Ente pubblico, ordinati a più riprese a carico di soggetti privati e da questi nella maggior parte dei casi mai eseguiti.

Ne deriva che:

- se il Comune decide di realizzare immediatamente esso stesso le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, posta a carico del soggetto tenuto ad intervenire, allora lo stesso Comune deve anche procedere al recupero delle spese da parte dei privati;

- l’evento rischioso e il comportamento a rischio vanno annotati nella registrazione anticorruzione, nell’ambito della mappatura del relativo processo.

Categorie
Parole chiave
Banca dati