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Con Delibera n. 64 del 7 febbraio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in relazione all’intervento di consolidamento e manutenzione straordinaria su aree private, posto in essere dal Comune di Amalfi, ha rilevato che:
La constatazione che l’amministrazione comunale è intervenuta a tutela della sicurezza pubblica con opere di manutenzione straordinaria su proprietà private per mancata azione dei privati stessi e non si è attivata anche per recuperare le somme spese ha possibili risvolti di carattere erariale.
Il fatto rileva, nel sistema anticorruzione, quale potenziale evento rischioso, a titolo di possibile danno erariale.
L’evento, benchè potenziale, va annotato nel REGISTRO DEI RISCHI anticorruzione, unitamente al comportamento a rischio.
Il possibile danno va commisurato all’importo della spesa (5 milioni e 226.000 euro, finanziati con fondi regionali) che il Comune di Amalfi ha deliberato per i lavori di consolidamento del costone Gaudio della penisola sorrentina, in frazione Pogerola.
La delibera ANAC, che ha rilevato la criticità sopra indicata, è stata adottata sulla base della relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori con evidenziazione che:
- “trattasi di aree soggette da tempo a fenomeni di distacco di materiali lapidei per le quali l’amministrazione comunale ha emesso fin dal 2009 a carico dei rispettivi proprietari numerose ordinanze sindacali contingibili e urgenti per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza a tutela della salvaguardia pubblica e privata;
- in tali provvedimenti l’amministrazione ingiungeva ai proprietari di provvedere a diverse attività quali:
- con tali provvedimenti l’amministrazione:
1) si dichiarava esonerata da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli immobili contigui;
2) si riservava, in caso di inerzia da parte dei proprietari destinatari del provvedimento, di attivare i poteri sostitutivi addebitando ogni spesa ai proprietari medesimi;
3) precisava che in caso di inottemperanza avrebbe proceduto ai sensi dell’art. 650 del C.P.”.
IN COSA SI È SOSTANZIATO L’INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE?
Come illustrato dall’ANAC nella delibera n. 64/2024, in esame, i citati provvedimenti sindacali sono rimasti prevalentemente inattuati e l’Amministrazione comunale ha infine adottato l’intervento sostitutivo, finalizzato alla salvaguardia alla tutela della sicurezza quale unico strumento possibile per “evitare, in assenza di interventi di mitigazione del rischio, lo sgombero coatto da persone o cose delle aree esposte in un’area fortemente antropizzata, anche alla luce dell’enorme attrattività turistica di caratura mondiale”.
Al momento dell’adozione della delibera ANAC, tuttavia, non risultavano essere state intraprese le azioni necessarie per il recupero delle spese con conseguente rischio per l’Amministrazione di incorrere in un possibile illecito a titolo di danno erariale.
Ricorda l’ANAC che la conclusione in esame è confortata anche dalla giurisprudenza.
COSA DICE IL CONSIGLIO DI STATO?
L’ANAC ha rilevato che anche la giurisprudenza e, più esattamente, il Consiglio di Stato ha affrontato una questione del tutto analoga relativa all’esigenza di affrontare il pericolo derivante da un movimento franoso, riguardante alcune proprietà private, che minacciava l’incolumità pubblica e privata (Sez. V, sent. n. 2535 del 26.4.2018).
In particolare, il Giudice Amministrativo, secondo quanto testualmente riportato da ANAC:
Ne deriva che:
- se il Comune decide di realizzare immediatamente esso stesso le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto e anticipandone la relativa spesa, posta a carico del soggetto tenuto ad intervenire, allora lo stesso Comune deve anche procedere al recupero delle spese da parte dei privati;
- l’evento rischioso e il comportamento a rischio vanno annotati nella registrazione anticorruzione, nell’ambito della mappatura del relativo processo.