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11/10/2023 Inconferibilita' e incompatibilita':ambito di applicazione
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Con atto n. 4165/2023, del 19 settembre scorso, il Presidente dell’ANAC, intervenendo sulla nomina di un consigliere comunale in una Fondazione museale, nel territorio di una regione dell’Italia centrale, ha espresso parere negativo alla conferibilità dell’incarico di consigliere d’amministrazione sulla base della normativa regionale perché:

- il Comune ha popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

- l’incarico si riferisce ad un ente privato in controllo pubblico.

L’incarico va quindi soggetto a divieto stabilito dal decreto attuativo della Legge Severino

La normativa nazionale (d.lgs. n. 39 del 2013) in tema di inconferibilità e incompatibilità è applicabile integralmente alle regioni, tenuto conto della prevalenza delle norme della normativa nazionale sulle diverse disposizioni di legge regionale senza che vi sia distinzione tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013).

Al riguardo, l’ANAC ha rappresentato quanto segue.

Il Comune con popolazione superiore ai 15000 abitanti, che risulta deputato alla nomina di uno dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Museale in base alla legge regionale, è assoggettato al divieto stabilito dall’art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013, in base al quale:

- “[...] A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

Ciò premesso, l’incarico risulta inconferibile sia in relazione alla natura giuridica dell’ente sia in relazione alla natura dell’incarico da conferire.

Quanto alla natura giuridica dell’ente, il divieto di conferimento si riferisce agli amministratori come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. 39/2013., ossia:

  • “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”. In particolare, l’incarico di componente del consiglio di amministrazione di un ente di diritto privato in controllo pubblico risulta inconferibile ogniqualvolta allo stesso sia connessa l’attribuzione di deleghe gestionali dirette (cfr. delibera n. 373 dell’8 maggio 2019).

Quanto alla natura dell’incarico da conferire, la legge regionale istitutiva della Fondazione riconosce in capo al consiglio di amministrazione i poteri di amministrazione straordinaria, i quali comportano anche l’esercizio di attività gestoria.

Ne consegue che:

  • deve ritenersi inconferibile l’incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Museale ad un consigliere del Comune in base alla normativa regionale;
  • la normativa regionale, laddove legittima il conferimento dell’incarico di consigliere di amministrazione ai componenti del Consiglio regionale, in deroga a quanto previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 39/2013 (comma 1, lett. d) risulta non conforme al riparto di competenze legislative e agli orientamenti espressi dall’Autorità sul punto.

Più specificamente, “nella delibera A.N.AC. n. 284/2016 è stato evidenziato che “rilevanti esigenze di unità ordinamentale, direttamente collegate ai principi fondamentali della Costituzione, quali il canone di buona amministrazione (art. 97, Cost.) e il dovere di disciplina e onore nell’esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54, Cost.) fondano e sostengono una potestà legislativa statale esclusiva” in materia di anticorruzione.

Con specifico riferimento ai temi dell’inconferibilità e dell’incompatibilità, le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 assumono la valenza di principi generali dell’ordinamento giuridico. Ciò induce ad affermare – secondo quanto indicato dall’Autorità nella succitata delibera - che:

  • “non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell’anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale”.

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