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01/09/2023 Divieto di pubblicazione in Albo Pretorio dei dati personali dei dipendenti in relazione ai compensi percepiti per produttivita' individuale ed esito delle progressioni economiche orizzontali.
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Provvedimento del Garante 6 luglio 2023 (9920145)

Il Garante della Privacy, con un recente provvedimento, ha sanzionato un’amministrazione comunale per avere pubblicato sull’albo pretorio online:

a) una determina avente ad oggetto “attribuzione compensi incentivanti la produttività individuale - impegno e liquidazione annualità XX” – con allegato l’elenco dei nominativi e i relativi compensi di circa 70 dipendenti;

b) un provvedimento contenente i nominativi e gli importi relativi all’attribuzione delle nuove progressioni economiche orizzontali di alcuni dipendenti (30) del Comune.

Il Garante ha sanzionato l’amministrazione in quanto i dati personali dei 70 dipendenti comunali relativi ai compensi percepiti in ragione della produttività individuale e i dati personali dei 30 dipendenti relativi all’esito delle progressioni economiche orizzontali sono stati diffusi sul sito istituzionale del Comune in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice.

LA PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI DIPENDENTI E DEI RISPETTIVI COMPENSI INCENTIVANTI

Il Garante ha chiarito che non è lecita la pubblicazione dell’elenco dei dipendenti e dei compensi percepiti per la produttività sia in Albo pretorio che in Amministrazione Trasparente.

  1. La pubblicazione in Albo Pretorio

La pubblicazione dei dati è il trattamento dei dati denominato “diffusione”, che è lecito solo nella misura in cui sia espressamente previsto da una norma di legge.

Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

Con riferimento alla questione trattata non è corretto richiamare l’art. 124 TUEL ai fini della diffusione dei dati su Albo Pretorio Online.

Il Garante ha in numerose occasioni chiarito che anche la presenza di uno specifico regime di pubblicità non può comportare alcun automatismo rispetto alla diffusione online di dati e informazioni personali, né una deroga ai principi in materia di protezione dei dati personali, come confermato dal sistema di protezione dei dati personali contenuto nel Regolamento, alla luce del quale è previsto che il titolare del trattamento deve mettere “in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento” e deve essere “in grado di dimostrare” – alla luce del principio di “responsabilizzazione” – di averlo fatto (artt. 5, par. 2; 24 e 25, par. 2, Regolamento).

Proprio in numerose decisioni in merito agli obblighi derivanti dall’art. 124 del d.lgs. 267/2000, il Garante ha ribadito che anche alle pubblicazioni sull’albo pretorio online di atti o deliberazioni si applicano tutti i limiti previsti dai principi della protezione dei dati personali, avendo riguardo anzitutto alla previa verifica della sussistenza di idonei presupposti di liceità della diffusione online dei dati personali in essa contenuti (v., tra i tanti, provv. del 15 settembre 2022, n. 299, doc. web n. 9815665 e provv. del 25 febbraio 2021, n. 68, doc. web 9567429).

In tale contesto, l’elenco con il nominativo dei dipendenti e l’importo dei compensi deve costituire un allegato alla determina che non deve essere pubblicato per ragioni di tutela di dati personali, dandone menzione nell’atto, che viene invece pubblicato all’Albo Pretorio.

  1. La pubblicazione in Amministrazione Trasparente

L’art. 20 del d.lgs. 33 del 2013 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale” stabilisce che le pubbliche amministrazioni “pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti”, prevedendo l’obbligo di indicare esclusivamente “i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata”, ma non i dati dei compensi accessori percepiti individualmente dai dipendenti. La finalità di trasparenza perseguita mediante tale previsione, al fine di dare pubblica evidenza dei livelli di selettività e premialità nella distribuzione dei premi e degli incentivi al personale, trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori in forma aggregata. Non è quindi lecito pubblicare i dati disaggregati ed immediatamente leggibili dei singoli dipendenti

LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Con riferimento alla pubblicazione dei dati personali dei partecipanti alle selezioni per l’attribuzione di progressioni economiche orizzontali, l’ANAC, relativamente alle procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, ha chiarito che trattasi di “procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell'apporto individuale del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso” (v. ANAC Delibera n 775 del 10 novembre 2021; comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001) e pertanto non soggette agli obblighi di pubblicazione previsti esclusivamente per le procedure selettive finalizzate all’assunzione per il reclutamento di personale esterno o quelle consistenti nell’inquadramento in un’area superiore (c.d. progressioni verticali) che avvengono attraverso procedure comparative, determinandosi in tal caso una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Tale posizione è stata tenuta in considerazione dal Garante nell’ambito di decisioni su singoli casi (v., da ultimo, provv. del Garante n. 28 del 26 gennaio 2023 doc. web n. 9865528).

Pertanto, anche in relazione a tale procedura la pubblicazione dei dati personali dei dipendenti che accedono alla progressione economica orizzontale è illecita.

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