EntiOnLine
Categorie
indietro
12/10/2016 ENTIONLINE - La concessione dell'anticipazione debba essere pubblicata secondo le regole dell'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013?

A seguito della legge di stabilita' 2016, che ha prorogato fino al 31 luglio 2016 la concessione dell'anticipazione del 20% sull'importo del contratto, questa stazione appaltante intende inserire nei bandi degli appalti di lavori l'anticipazione in questione.

Il responsabile della trasparenza (RTI) ritiene che si tratti di un beneficio e che, se superiore a € 1.000, la concessione dell'anticipazione debba essere pubblicata secondo le regole dell'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013. E' corretta questa interpretazione?

Inoltre, il RPC pretendere che questo procedimento venga mappato come processo all'interno del PTPC. E' obbligatorio?

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

La posizione del responsabile per la trasparenza e del responsabile anticorruzione e' corretta.

Il generale divieto di anticipazione del prezzo, derogato dall’art. 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, impone di considerare l'anticipazione come un vero proprio beneficio.

La natura di beneficio economico, verso l'impresa esecutrice dei lavori, e' confermata, altresi', dalla stessa disposizione normativa che si esprime in termini di "concessione" dell'anticipazione, il quale, proprio beneficio, e di "decadenza" dell'anticipazione se i lavori non procedono nei tempi previsti, con obbligo di restituzione di quanto anticipato.

L'impianto normativo, che subordina la concessione dell'anticipazione alla prestazione di idonea garanzia, evidenzia, a sua volta, la natura di “prestazione di concessione” e non di prestazione corrispettiva, al momento in cui viene erogata, dell’anticipazione, non essendosi ancora verificato il presupposto (esecuzione dei lavori) per il pagamento del prezzo.

Ne consegue che l'anticipazione del 20% e' senza dubbio da considerarsi un beneficio economico, rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla trasparenza.

Il provvedimento con cui viene concessa l'anticipazione va conseguentemente pubblicato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013 laddove il relativo importo superi € 1000.

La rilevanza di questo adempimento discende dalle conseguenze negative collegate all'eventuale mancata attuazione dell'obbligo di pubblicazione posto che la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Quanto alla normativa anticorruzione, non c'e' dubbio che il procedimento di concessione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, negli appalti di lavori, costituisce un processo che deve obbligatoriamente essere mappato all'interno del Piano Anticorruzione, tenuto conto che l'aggiornamento 2015 al PNA, approvato con determinazione ANAC 12/2015 rende obbligatoria la mappatura di tutti i processi.

Categorie
Parole chiave
Banca dati