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04/10/2017 GARANTE: DPIA - Categorie di trattamenti - forme ordinarie di elaborazione

Che cosa si intende per forme ordinarie di elaborazione?

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Nelle Linee guida, la nozione di forme ordinarie di elaborazione del trattamento viene in considerazione nell'Allegato 2 con riferimento ai criteri che i titolari del trattamento possono utilizzare:

  • per stabilire se sia richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o meno;

oppure

  • per stabilire se una metodologia per lo svolgimento di una tale valutazione sia sufficientemente completa per garantire il rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati.

In particolare, tale criterio viene in considerazione per la descrizione sistematica del trattamento, al fine di precisare

  • le risorse sulle quali si basano i dati personali (hardware, software, reti, persone, canali cartacei o di trasmissione cartacea)

Fonte: Autorità Garante - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilita' che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679

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