EntiOnLine
Categorie
indietro
26/11/2014 Motori di ricerca: pratica di comunicazione agli utenti della cancellazione su richiesta di terzi
Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

14/IT

WP 225

ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
NELLA CAUSA C-131/12 "GOOGLE SPAIN E INC. CONTRO AGENCIA ESPANOLA DE PROTECCIO'N DE DATOS (AEPD) E MARIO COSTEJA GONZA'LEZ"

.... ( omissis) ...

D. Comunicazione a terzi

22. Alcuni motori di ricerca hanno sviluppato la pratica di comunicare sistematicamente agli utenti che alcuni risultati delle loro ricerche sono stati rimossi dagli elenchi su richiesta di una persona. La finalita' della sentenza risulterebbe fortemente compromessa qualora tale informazione fosse visibile solo per i risultati di ricerca in cui i collegamenti ipertestuali siano stati effettivamente rimossi. Tale pratica puo' ritenersi accettabile solo se l'informazione e' fornita in modo tale che gli utenti non possano, in nessun caso, concludere che una determinata persona ha chiesto la cancellazione dei risultati che la riguardano.

L'impiego di avvisi o dichiarazioni deve essere coerente, in modo da evitare che gli utenti giungano a supposizioni errate o inesatte. Considerate le difficolta' comportate dalla gestione di tali dichiarazioni in base a un tipo specifico di termini di ricerca (ossia, nei casi in cui si utilizzino nomi), si consiglia di fornire tale informazione con una dichiarazione generale, integrata in modo permanente sulle pagine web dei motori di ricerca.

23. I gestori di motori di ricerca non devono, come regola generale, informare i webmaster delle pagine interessate dalla rimozione dall'elenco dei risultati che alcune pagine web non sono accessibili a partire dal motore di ricerca in seguito a specifiche ricerche. La normativa dell'UE in materia di protezione dei dati non prevede alcuna base giuridica per tale comunicazione.

Come gia' affermato, vi e' una differenza essenziale tra la base giuridica per il trattamento da parte dei motori di ricerca e la base giuridica per il trattamento da parte dell'editore d'origine. L'articolo 7, lettera f), costituisce la base giuridica per le operazioni di trattamento necessarie per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona interessata. L'interesse dei webmaster d'origine a ricevere tale comunicazione e' opinabile per diverse ragioni. Da un lato, la cancellazione dall'elenco dei risultati di un collegamento ipertestuale nei risultati di una ricerca effettuata soltanto a partire dal nome di una persona ha un impatto limitato, come descritto in precedenza. Dall'altro lato, i webmaster d'origine non possono avvalersi concretamente della comunicazione ricevuta, poiche' riguarda un'operazione di trattamento effettuata dal responsabile del trattamento, su cui non esercitano alcun controllo o influenza. In effetti, i motori di ricerca non riconoscono il diritto legale degli editori di indicizzare e visualizzare i loro contenuti o visualizzare tali contenuti in un determinato ordine.

In ogni caso, tale interesse deve essere ponderato rispetto ai diritti, alle liberta' e agli interessi dell'interessato.

Nella normativa dell'UE sulla protezione dei dati non esiste alcuna disposizione che obblighi i motori di ricerca a comunicare ai webmaster d'origine che i risultati relativi ai loro contenuti sono stati soppressi dall'elenco dei risultati. Tale comunicazione costituisce in molti casi un trattamento dei dati personali e, in quanto tale, necessita di un'appropriata base giuridica per essere lecita. L'articolo 7 della direttiva 95/46/CE non fornisce alcuna base giuridica per la comunicazione regolare delle decisioni di cancellazione dall'elenco dei risultati ai responsabili principali del trattamento.

D'altro canto, in casi particolarmente difficili, laddove sia necessario avere una migliore comprensione delle circostanze del caso, puo' essere legittimo per i motori di ricerca contattare gli editori d'origine prima di prendere una decisione sulla richiesta di cancellazione dall'elenco dei risultati. In questi casi, i motori di ricerca dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per garantire una tutela appropriata dei diritti dell'interessato.

Dato il ruolo importante che i motori di ricerca svolgono nella diffusione e nell'accessibilita' alle informazioni pubblicate su Internet e considerate le legittime aspettative dei webmaster sull'indicizzazione e sulla presentazione delle informazioni in seguito alle ricerche degli utenti, il gruppo di lavoro incoraggia vivamente i motori di ricerca a comunicare i criteri di cancellazione utilizzati e a rendere disponibili statistiche piu' dettagliate.

.... ( omissis) ...

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - WP225 GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION JUDGMENT ON “GOOGLE SPAIN AND INC V. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) AND MARIO COSTEJA GONZÁLEZ” C-131/12

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=667236

Banca dati