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03/02/2020 Codici di condotta e meccanismi di certificazione (art. 46, lett. e) e lett. d) GDPR
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Codici di condotta e meccanismi di certificazione (art. 46, lett. e) e lett. d) GDPR)

Il Regolamento introduce nuovi strumenti per i trasferimenti internazionali: i titolari e i responsabili del trattamento potranno avvalersi, infatti, a determinate condizioni, anche di codici di condotta o meccanismi di certificazione senza che ciò comporti alcuna autorizzazione da parte dell’autorità competente.

I primi, purché approvati a norma dell’art. 40, possono costituire adeguati strumenti per il trasferimento, qualora accompagnati dall’«impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati» (art. 46, par.2, lett. e) del Regolamento UE 2016/679); i meccanismi di certificazione purchè approvati a norma dell’art. 42, «unitamente all’impegno vincolante ed esigibile del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati» (art. 46, par.2, lett. f) del Regolamento UE 2016/679).

Si tratta di strumenti giuridici innovativi e il Comitato europeo della protezione dei dati sta elaborando alcune linee-guida allo scopo di individuare procedure e requisiti armonizzati in rapporto al loro impiego.

Fonte: Autorità Garante

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