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30/04/2019 Trasparenza amministrativa e violazioni privacy-2018
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L’accesso civico

L’area di interferenza tra il diritto di accesso civico e la protezione dei dati personali ha visto l’adozione da parte del Garante, sulla scorta della previsione contenutanell’art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. n. 33/2013, di numerosi pareri resi ai Responsabilidella prevenzione della corruzione (Rpct) o ai difensori civici. Anche se le tematichetrattate sono di varia natura, un picco di richieste è stato registrato con riguardo adaccessi civici a dati personali riferiti a lavoratori e dipendenti della p.a.; quindi, adati personali contenuti in titoli abilitativi edilizi, a sentenze, atti e dati giudiziari, atasse e contributi, a verbali della polizia municipale nonché a permessi per veicoli(concessione spazi di sosta per disabili, transito e sosta nelle Ztl). Alla fattispecie piùsignificative, suddivise per aree tematiche, si dà sinteticamente conto nelle pagine aseguire.Il Garante è intervenuto in relazione al caso della presentazione di un’istanza diaccesso civico generalizzato all’atto con il quale un dipendente comunale aveva ras-segnato le proprie dimissioni, ritenendo corretto il rifiuto dell’amministrazione. Ciòin quanto i documenti richiesti contenevano dati e informazioni personali (oltre alnominativo e all’incarico ricoperto dal dipendente, anche la descrizione dei motividi carattere strettamente personale che lo avevano indotto a rassegnare le dimis-sioni), con la conseguenza che la relativa ostensione poteva causare un pregiudizioconcreto alla protezione dei dati personali dell’interessato. Nel caso esaminato,peraltro, non era possibile accordare neanche un accesso parziale ai documenti inquestione, in quanto l’eventuale oscuramento del nominativo dell’interessato nonavrebbe eliminato completamente la possibilità di sua re-identificazione, anche daparte di terzi, alla luce della complessiva vicenda descritta e delle ulteriori informa-zioni contenute nel documento di cui è stata negata l’ostensione (parere 15 febbraio2018, n. 75, doc. web n. 8125663).Il Garante ha avuto occasione di pronunciarsi anche in relazione all’accessocivico a graduatorie per le progressioni economiche orizzontali di dipendenti di unaCamera di commercio recanti i punteggi attribuiti. Nel caso di specie, l’ente avevaaccolto parzialmente la richiesta di accesso civico autorizzando la trasmissione deldocumento, oscurando però i nominativi (nonché gli eventuali altri elementi diidentificazione, anche indiretta) degli interessati. A fronte della richiesta di riesamevolta ottenere l’ostensione integrale del documento, è stata ritenuta la conformitàdelle modalità con cui la Camera di commercio aveva accordato l’accesso civico par-ziale alla graduatoria richiesta rispetto alla disciplina in materia di protezione deidati, in quanto le informazioni personali ivi contenute erano state oscurate. Il rico-noscimento di un eventuale accesso civico ai dati personali dei dipendenti contenutinella citata graduatoria, infatti, unita alla generale conoscenza e al particolare regimedi pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, avrebbe potuto arrecare agli interes-sati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite pos-sono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della pro-tezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n.33/2013. Ciò tenendo conto anche di quanto evidenziato dall’amministrazione,secondo la quale un eventuale accesso ai dati personali richiesti, poiché riferiti ai sin-goli dipendenti, poteva esporli a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creareingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con glistessi nell’esercizio delle loro funzioni (parere 8 marzo 2018, n. 142, doc. web n.8684742).In un altro caso, il Garante ha concordato con la decisione di un Consiglio regio-nale con la quale era stata respinta la richiesta di accesso alla documentazione fun-zionale all’approvazione di una graduatoria per la progressione economica del pro-prio personale (parere 18 aprile 2018, n. 231, doc. web n. 8983308). Ciò conside-rando la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, attinenti peraltro anche a profili di detta-glio della vita lavorativa e della moralità di dipendenti pubblici partecipanti alla sele-zione interna all’amministrazione finalizzata alla progressione della categoria econo-mica, la cui ostensione poteva comportare ripercussioni negative per gli interessati,anche sul piano relazionale e professionale, sia all’interno dell’ambiente lavorativoche all’esterno (ad es., per prospettive di impiego cui gli interessati potrebbero aspi-rare al di fuori dell’amministrazione, oppure per la possibile esposizione a condottecensurabili quali minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgi-mento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate).Inoltre, è stato ritenuto che il medesimo Consiglio aveva correttamente respintoanche un eventuale accesso civico parziale a documenti richiesti con oscuramentodei dati personali, in quanto, dal complesso delle informazioni e delle vicende iviriportate, gli interessati avrebbero potuto essere facilmente re-identificati, anche daterzi operanti nella medesima amministrazione.Il Garante è intervenuto con un parere su un accesso civico concernente un’am-pia documentazione relativa ad una selezione per l’attribuzione della progressioneeconomica orizzontale per il personale di una Giunta regionale, contenente dati einformazioni personali di varia specie e natura, che – oltre a riguardare dati identi-ficativi, di residenza e di contatto – afferivano alla posizione giuridica ed economicadei dipendenti, agli aspetti della vita lavorativa e alla qualità delle prestazioni svolte,alla formazione e all’aggiornamento professionale (parere 11 ottobre 2018, n. 466,doc. web n. 9063969). In tale circostanza è stato evidenziato che non era possibileaccordare una generale prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altridiritti ugualmente riconosciuti dall’ordinamento (quali, ad es., quello alla riserva-tezza e alla protezione dei dati personali). Ciò in quanto si sarebbe vanificato ilnecessario bilanciamento degli interessi in gioco che richiede un approccio equili-brato nella ponderazione dei diversi diritti coinvolti, tale da evitare che i diritti fon-damentali di eventuali controinteressati possano essere gravemente pregiudicatidalla messa a disposizione a terzi – non adeguatamente ponderata – di dati, infor-mazioni e documenti che li riguardano. Nel caso di specie è stato ritenuto quindicorretto il rifiuto opposto dall’amministrazione all’accesso civico, in quanto, consi-derata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali richiesti, la rela-tiva ostensione poteva determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionatanei diritti e libertà dei controinteressati, potendoli esporre a difficoltà relazionali coni colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni chepotevano venire in contatto con gli stessi nell’esercizio delle loro funzioni, con con-seguenti ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazio-nale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo. La presenza nella docu-mentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati dei controinteressati rendevainoltre particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione dei docu-menti, con la conseguenza di impedire anche un eventuale accesso civico parziale aisensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013.

In un’altra occasione – concernente l’accesso civico a documentazione inerentel’accesso alla qualifica dirigenziale –, a fronte del diniego opposto dall’amministra-zione, è stato osservato che quest’ultima non può sottrarsi, per motivi inerenti allaprotezione dei dati personali, all’accoglimento della richiesta relativamente al bandodi concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigenti e alla relativa graduatoria(entrambi pubblicati in G.U.). Sono stati invece ritenuti non accessibili i docu-menti, quali il certificato di laurea e la certificazione dell’anzianità di servizio conindicazione della data di inquadramento del livello giuridico del dipendente, la cuiostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dell’accesso civico generalizzato, era in grado di provocare all’interessato un pregiudizioconcreto alla tutela della protezione dei dati personali (parere 18 gennaio 2018, n.26, doc. web n. 7688820; cfr. anche parere 8 marzo 2018, n. 143, doc. web n.8357482).In tema di accesso alla qualifica dirigenziale, ribadendo quanto precedentementeaffermato, è stato evidenziato come, in altra fattispecie, dovessero essere consideratinon accessibili documenti, quali i contratti di lavoro, contenendo gli stessi dati lacui ostensione avrebbe potuto procurare ripercussioni negative, soprattutto sulpiano relazionale e professionale, al controinteressato. Ciò anche considerando laragionevole aspettativa di confidenzialità del dirigente riguardo alle informazionidetenute dall’ente presso il quale prestava servizio, inerenti ai rapporti contrattualiinstaurati anche con precedenti datori di lavoro; nonché la non prevedibilità daparte dello stesso delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiun-que dei predetti dati e informazioni richiesti tramite l’accesso civico (parere 18aprile 2018, n. 230, doc. web n. 8987117).In tema di accesso civico ai dati riferiti ai dipendenti, è stato approvato un arti-colato parere relativo agli incarichi esterni dagli stessi rivestiti (parere 29 marzo2018, n. 179, doc. web n. 8685129). Al riguardo, è stato rappresentato che – fermirestando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18, d.lgs. n. 33/2013 – la man-cata ostensione di alcuni documenti non risultava motivata nel provvedimento didiniego della p.a. e in ogni caso, nel caso esaminato, per alcuni degli atti richiestinon era comunque richiamabile il limite all’accesso civico previsto dall’art. 5-bis,comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, considerando la natura dei dati personali ivicontenuti (peraltro già resi pubblici in atti di sindacato ispettivo presso gli organiparlamentari e da quotidiani nazionali), il ruolo ricoperto dal controinteressato nellavita pubblica, la connessa funzione pubblica esercitata e l’attività di pubblico inte-resse svolta nel periodo, seppur breve, in cui era stato assunto un incarico istituzio-nale presso un ente locale. In ordine alla restante documentazione – inerente agliincarichi esterni svolti a titolo personale (art. 53, comma 6, d.lgs. 20 marzo 2001,n. 165) – è stato affermato che, in linea di principio, una generale richiesta diaccesso civico a tutti gli incarichi svolti durante l’intera vita lavorativa di un dipen-dente presso una p.a. può consentire la conoscenza di informazioni attraverso lequali ricostruire l’attività svolta “a titolo personale” e al di fuori dell’orario di lavoroda parte di un dipendente. Inoltre, nel caso di specie l’istanza di accesso civico nonprecisava né il periodo temporale, né la categoria di documenti cui si desideravaaccedere e l’amministrazione, nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico,non aveva descritto le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti potevacomportare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dell’interes-sato. Tali circostanze non hanno permesso quindi di esprimere un parere nel meritodella questione sottoposta, sì che la p.a. istante è stata invitata a rivalutare la richiestadi accesso, fornendo nella risposta una motivazione congrua e completa rispettoall’esistenza o meno del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n.33/2013. Ciò tenendo conto delle motivazioni del controinteressato e della circo-stanza che fra lo stesso e l’istante pendeva un contenzioso giudiziario; della circo-stanza che alcune informazioni erano già di pubblico dominio (ad es., partecipa-zione a convegni e seminari pubblici soprattutto se recenti); del fatto che la docu-mentazione richiesta riguardava l’intera vita lavorativa del controinteressato e quindil’ostensione dei documenti richiesti, se non circoscritta a un determinato periodo ditempo, poteva risultare sproporzionata rispetto allo scopo di favorire forme diffusedi controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorsepubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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