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12/09/2017 Parere ARAC conflitto di interessi in ambito sanitario per partecipazione in qualita' di relatore, moderatore o docente in attivita' di tipo scientifico/convegnistico

Nelgli Enti del sistema sanitario, nell’ipotesi di incarichi svolti a favore di uno o piu' fornitori della struttura a cui appartiene il dipendente anche se gli incarichi dovessero essere conferiti da un soggetto privato non fornitore della struttura stessa sussiste una ipotesi di conflitto di interessi?

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“Sussiste un potenziale conflitto di interessi nell’ipotesi di incarichi svolti a favore di uno o piu' fornitori della struttura a cui appartiene il dipendente anche se gli incarichi dovessero essere conferiti da un soggetto privato non fornitore della struttura stessa.

La partecipazione in qualita' di relatore, moderatore o docente in attivita' di tipo scientifico/convegnistico e' ammissibile, se non retribuita, salvo le verifiche da parte dell'Ente interessato della sussistenza di potenziali conflitti di interesse anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 53 del TUPI. In ogni caso, l'Azienda Ospedaliera dovra' dotarsi di un Regolamento interno che disciplini suddette situazioni”.

INTEGRAZIONE AL PARERE DELIBERATA NELLA SEDUTA CONSIGLIO ARAC - 24 OTTOBRE 2017

"Premesso che l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 regolamenta le attivita' non vietate al pubblico dipendente, ma sottoposte a regime autorizzatorio, nonche' le attivita' liberalizzate, non vi e' dubbio che la ratio del regime autorizzatorio previsto in deroga alla regola delle incompatibilita' risieda nella opportunita' concessa al pubblico dipendente di espletare incarichi retribuiti anche occasionali, provenienti da “societa' o persone fisiche che svolgano attivita' di impresa o commerciale” (co. 5).

Ad avviso di questa Agenzia, anche alla luce del dettato normativo di cui all’art. 53, co. 12 del D.Lgs. 165/2001, novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che richiama l’autorizzazione per incarichi “anche a titolo gratuito”, si ritiene che la partecipazione, sia a titolo oneroso che gratuito, in qualita' di relatore, moderatore o docente in attivita' di tipo scientifico/convegnistico organizzate e/o sponsorizzate da societa' o persone fisiche che svolgano attivita' di impresa o commerciale, debba essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza, al fine di verificare la sussistenza di un potenziale conflitto d’interesse con la societa' o persona fisica che conferisce l’incarico.

Si ribadisce quanto gia' enunciato nel parere reso in data 12 settembre u.s. in ordine alla opportunita' che l’Amministrazione, al fine di rendere imparziali e trasparenti le proprie scelte, adotti regolamenti sulle attivita' autorizzabili e sui parametri cui attenersi".

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