Va garantita la tracciabilità documentale del processo di monitoraggio e la reportistica dei relativi dati ed esiti?
In caso affermativo,il monitoraggio può essere attuato mediante sistemi informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento?
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Va premesso che il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al PNA 2019, § 3.).
Ciò premesso, si conterma che il PNA 2019 ( pag. 20 e 21) al fine di disegnare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione stabilisce che è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull’attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT. Nell’ambito delle risorse a disposizione dell’amministrazione:
Si ricorda che l’attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i referenti, laddove previsti, i dirigenti e gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT.
Fonte: PNA 2019 approvato con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019