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27/07/2017 CAM - legittimita' della predeterminazione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Con nota di protocollo n. XXX /2017, in data XXX veniva richiesta al servizio di supporto giuridico-legale Entionline la prestazione del servizio in epigrafe indicato.

La societa’ XXX partecipava alla procedura aperta indetta dal Ministero di XXX, per l’affidamento dell’appalto di servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e connessi servizi accessori presso gli enti, distaccamenti e reparti del Ministero stesso, suddiviso in dieci lotti, distinti per aree geografiche, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Detto criterio prevedeva, in particolare, l’assegnazione di 30 punti massimi per la qualita’ e 70 per il prezzo; l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica sarebbe avvenuto esclusivamente attraverso l’applicazione di criteri e punteggi cd. “tabellari”, fissi e predefiniti dalla medesima stazione appaltante, sulla base “di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara”.

Al riguardo, l’art. 5 del disciplinare individuava 12 criteri di attribuzione del punteggio tecnico, nello specifico criteri minimi ambientali di cui al D.M. 25 luglio 2011 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per ognuno di essi, stabiliva:

  • sia il punteggio massimo attribuibile e i punteggi inferiori graduati;

  • sia l’elemento che ogni concorrente avrebbe dovuto indicare in offerta, al fine di ottenere il relativo punteggio.

I predetti criteri, e, segnatamente, i criteri n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 contenuti nel disciplinare, puntualmente recepivano le indicazioni di cui all’art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016, il quale, in sintesi, prescrive che la della valutazione dell’offerta tecnica, tenga conto anche dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34 del codice medesimo.

La societa’ in questione nella graduatoria finale si collocava all’ultimo posto.

Ciò premesso, si richiede un parere legale in ordine alla legittimita’, come e’ avvenuto nel caso di specie, della predeterminazione dei criteri (nello specifico criteri ambientali minimi) senza che vi sia una violazione degli artt. 95 e 96 del D.lgs. 50/2016.

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La fattispecie descritta nella richiesta di parere giuridico-legale, in ordine alla legittimita’ della predeterminazione dei criteri, va ascritta alla piu’ generale disciplina delle gare a procedura aperta, disciplinata dal Dlgs. 50/2016, recante codice dei contratti, e dalla disciplina in esso richiamata, inerente ai criteri minimi ambientali (CAM) di cui al D.M. 25 luglio 2011 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Come e’ noto, nell’ambito delle procedure di gara, la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun componente dell’offerta e’ rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante in relazione alla specificita’ dell’appalto e all’importanza del fattore qualitativo ed economico rispetto ai bisogni da soddisfare.

Nel caso di specie, i criteri fissati dal disciplinare di gara riproducono le indicazioni contenute negli artt. 34, comma 1, e 144, comma 1, d.lgs. n. 50 cit., che richiamano, a loro volta, i criteri minimi ambientali di cui al D.M. 25 luglio 2011 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ed invero, il suddetto articolo prescrive che i servizi di ristorazione siano aggiudicati secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 3, stabilendo altresi’ che la valutazione dell’offerta tecnica tenga conto "degli aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche’ di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualita’ della formazione degli operatori”;.

Le predette indicazioni sono state correttamente e puntualmente recepite nei criteri n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Nel caso de quo, la predeterminazione dei criteri, oltre a rispondere a chiare esigenze di trasparenza e a delineare il servizio di ristorazione dal punto di vista qualitativo conformemente alla normativa vigente, ha comunque consentito a ciascun concorrente di formulare la propria offerta sulla base delle proprie effettive risorse, essendo previsto un punteggio diverso e graduato in corrispondenza di ogni opzione.

Ulteriormente, la circostanza che la quasi totalita’ dei partecipanti abbia ottenuto il punteggio massimo in tutti i lotti in gara (avendo, invero, la ditta xxx ottenuto per i lotti n. 2, 3, 4, 5, 7 e 8, il diverso punteggio di 28, per il criterio sub. 2), non puo’ ritenersi indice di un “appiattimento” delle caratteristiche migliorative dell’offerta tecnica sui medesimi valori.

Segnatamente, come evidenziato anche dalle stesse Linee Guida ANAC (n. 2, del 21 settembre 2016), detto “appiattimento” si verificherebbe allorquando oggetto di valutazione fossero “i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati”, e non, come avvenuto nella specie, il possesso di specifiche tecniche differenti e graduate (la riprova della possibilita’, lasciata dal disciplinare di gara, di differenziare il progetto in base alle effettive risorse di ogni operatore economico si ravvisa, tra l’altro, nell’avvenuta attribuzione di un punteggio diverso per un concorrente).

Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

la predeterminazione a monte dei criteri, nel caso di specie dei CAM, non comporta alcuna violazione dell’art. 95, d.lgs. n. 50/2016, ne' dello stesso bando, essendo stata garantita la valutazione dell’aspetto qualitativo dell’offerta tecnica senza alcuna alterazione del sistema di aggiudicazione scelto (qualita’/prezzo).

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