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28/06/2017 La tracciabilita' attenuata

L'Autorita', con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novita' introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

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Delibera 556 del 31maggio 2017 - Estratto

L’Autorita' ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.

In particolare, per quanto concerne la tracciabilita' attenuata, viene fornito il seguente quadro regolarorio:

  • I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 disciplinano alcuni peculiari movimenti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera e non quelli posti in essere dalle stazioni appaltanti.Tali pagamenti, sulla base dell’interpretazione dell’Autorita', sono soggetti a un sistema di tracciabilitaÌ€ “attenuta”, in quanto possono essere effettuati senza l’indicazione del CIG e del CUP, nei limiti di seguito indicati.

6.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2

Il citato art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

  • stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

  • manodopera (emolumenti a operai);

  • spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicita', canoni per utenze e affitto);

  • provvista di immobilizzazioni tecniche;

  • consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ad uno o piu' contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a piu' commesse, il relativo pagamento risultera' registrato con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sara' considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralita' di contratti.

Con riferimento a tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. I pagamenti di cui al comma 2 dell’art. 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con «strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l’intero importo dovuto», essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Oltre agli strumenti di cui al paragrafo 4.3, e' possibile avvalersi delle carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato.

E' consentito anche l’utilizzo di assegni bancari e postali purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:

6.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);

b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;

c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilita' (non e' necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

  • imposte e tasse;

  • contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;

  • assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

  • gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalita' idonee a consentire la piena tracciabilita' delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, comma 5, del d.l. n. 187/2010), senza l’indicazione del CIG/CUP.

L’utilizzo di carte di pagamento con spendibilita' limitata all’acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. “carte carburante” – puo' essere consentito in regime di tracciabilita' attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG. Tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete, si ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalita' indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del SDD senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).

Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama quanto stabilito al citato comma 3 dell’art. 3 in ordine alla possibilita' di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piuÌ€ dipendenti.

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