EntiOnLine
Categorie
indietro
28/06/2017 Comunicazioni

L'Autorita', con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novita' introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Delibera 556 del 31 maggio 2017 - Estratto

L’Autorita' ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.

In particolare, per quanto concerne le comunicazioni, viene fornito il seguente quadro regolatorio:

  • E' stabilito (art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita' comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l’indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti gia' esistenti, «dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica». Si deve, peraltro, ritenere che il termine “utilizzazione” sia stato impiegato nel senso di “destinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non e' ipotizzabile l’utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), l’appaltatore/contraente si puo' avvalere di uno o piu' conti correnti dedicati, senza la necessita' di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al citato art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 del citato art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilita', tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione puo' anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilita' e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione; si ritiene, altresi', ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalita' di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilita'. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.

Banca dati