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28/06/2017 Il codice CIG

L'Autorita', con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novita' introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

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Delibera 556 del 31 maggio 2017 - Estratto

L’Autorita' ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.

In particolare, per quanto concerne il codice CIG, viene fornito il seguente quadro regolarorio:

  • a seguito dell’emanazione della legge n. 136/2010, il CIG e' divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui e' imperniato il sistema della tracciabilita' dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata. Nell’ambito della disciplina dettata agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, avuto riguardo alla ratio della norma, volta a tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera, l’indicazione dei codici CIG e CUP assume la finalita' di rendere l’informazione “tracciante”. Il riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente CUP) consente di ricondurre il pagamento per prestazioni comprese in subcontratti rientranti nella filiera al contratto stipulato dalla stazione appaltante con l’appaltatore.

Pertanto, il versamento del contributo all’Autorita' e' dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalita' e l’entita' stabilite nelle delibere annualmente emanate ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Da ultimo, con le «Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015», tenuto anche conto della normativa sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, e' stato ribadito l’obbligo a carico del responsabile del procedimento di registrarsi presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), che attribuisce un “numero di gara” ad ogni nuova procedura di affidamento, determinando l’importo dell’eventuale contribuzione in relazione al valore presunto del contratto; successivamente il responsabile del procedimento provvede all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un CIG, fissando altresi' l’importo dell’eventuale contribuzione a carico degli operatori economici.

La stazione appaltante e' tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.

Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:

  1. per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione in GU, in modo che possa essere ivi riportato;

  2. per le gare che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

  3. per gli acquisiti effettuati senza le formalita' di cui ai punti 1.e 2., il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine);

  4. per le gare di cui non e' previsto l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorita' il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato.

Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP e' tenuto al perfezionamento dello stesso, con le modalita' indicate nella delibera n. 1 dell’11 gennaio 2017, recante «Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG».

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