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28/06/2017 Applicazione degli obblighi di tracciabilita' ai servizi assicurativi

L'Autorita', con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novita' introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

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Delibera 556 del 31 maggio 2017 - Estratto

L’Autorita' ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.

In particolare, per quanto concerne i servizi assicurativi, si evidenzia che:

  • per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi - intendendo come tali sia i broker (ove presenti con incarico dell’Ente) che le Agenzie delle imprese di assicurazione - e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si puo' ritenere che sia consentito all’intermediario d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L’art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresi', in alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, l’intermediario deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale. Con riferimento alle “rimesse” con le quali agenti e broker effettuano i versamenti dei premi, ricevuti da stazioni appaltanti, a favore dell’impresa assicuratrice interessata, nell’attesa dell’adozione di nuovi o migliori strumenti bancari o postali per pagamenti relativi a una pluralita' di contratti, potra' essere utilizzato anche un solo bonifico bancario o postale, fermo restando che nello strumento di pagamento devono essere indicati tutti i CIG ai quali si riferiscono i premi oggetto delle rimesse.

  • Per i pagamenti dei premi per cauzione definitiva, ove il soggetto che versa il premio della cauzione sia un ente pubblico, esso dovra' rispettare gli obblighi previsti dal proprio regime. Pertanto, a fronte dell’affidamento del servizio, l’ente dovra' assoggettare i movimenti finanziari alla normativa sulla tracciabilita'. Nel caso, invece, di pagamento del premio da parte dell’operatore economico aggiudicatario all’impresa assicuratrice, in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 103 del Codice, il flusso finanziario derivante da tale subcontratto e' sottoposto agli obblighi di tracciabilita' “attenuata” in conformita' ai par. 3.13 e 6.2.

  • Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilita' i contratti di riassicurazione con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attivita' di impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante.

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