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28/06/2017 Applicazione degli obblighi di tracciabilita' anche al contratto di sponsorizzazione cd. tecnica

L'Autorita', con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novita' introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

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Delibera 556 del 31 maggio 2017 - Estratto

L’Autorita' ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.

In particolare, si evidenzia che:

  • la disciplina in tema di tracciabilita' e' stata ritenuta applicabile anche al contratto di sponsorizzazione cd. “tecnica”, di cui all’art. 19, comma 2, del Codice, avente ad oggetto l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. In tal caso, infatti, l’apporto di denaro privato e' correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

In particolare, l'ANAC evidenzia che, nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, si distinguono:

  • la fattispecie di sponsorizzazione pura e

  • la fattispecie di sponsorizzazione cd. “tecnica”,

come gia' illustrato nella deliberazione n. 9 dell’8 febbraio 2012.

Nella sponsorizzazione pura, lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante (che assume la veste di sponsee, ossia soggetto sponsorizzato) esclusivamente al riconoscimento di un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attivita'. Tale fattispecie, di cui all’art. 19, comma 1, del Codice e' esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilita', in quanto si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato all’ambito degli appalti) effettuato dall’operatore economico nei confronti di un soggetto pubblico.

Al contrario, nella sponsorizzazione tecnica, di cui al citato art. 19, comma 2, l’oggetto del contratto e' l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione e' soggetta alla disciplina sulla tracciabilita', in quanto l’apporto di denaro privato e' correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Cio' precisato, ai fini dell’aggiornamento della determinazione n. 4/2011 l’Autorita' ha altresi' semplificato la parte relativa alle finalita' dell’istituto, trattandosi ormai di uno strumento consolidato nel panorama giuridico nazionale ed ha anche eliminato, per le medesime ragioni, il paragrafo relativo al periodo transitorio.

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