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28/06/2017 Applicazione degli obblighi di tracciabilita' anche agli appalti di servizi esclusi dal Codice ai sensi degli artt. 17 e 17-bis

L'Autorita', con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n.136" alla luce delle novita' introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

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Delibera 556 del 31 maggio 2017 - Estratto

L’Autorita' ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.

In particolare, si evidenzia:

  • l’applicazione degli obblighi di tracciabilita' anche agli “appalti di servizi” esclusi dal Codice ai sensi degli artt. 17 e 17-bis, ai quali si applicano comunque i principi generali dell’evidenza pubblica ex art. 4 del Codice medesimo, ad eccezione dei casi espressamente individuati nella determinazione in esame, per i quali la ratio e le finalita' sottese alla l. 136/2010 hanno consentito di ritenere non necessaria l’applicazione delle pertinenti disposizioni normative.

Al riguardo, la determinazione prevede quanto segue:

"... non si puo' ignorare come il Codice, recependo quanto gia' contenuto nelle Direttive europee, contenga all’art. 3, comma 1, lett. ii), una definizione di “appalto pubblico” molto piu' ampia rispetto al negozio giuridico disciplinato dal codice civile all’art. 1655, non declinando quelli che sono i caratteri tipici di quest’ultimo (esecuzione della prestazione mediante organizzazione di mezzi e personale e gestione a proprio rischio). Cio' trova conferma nell’art. 17 del Codice, che – a differenza del previgente art. 19 del D.lgs. 163/2006, rubricato “Contratti di servizi esclusi” – e' ora rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi” e, pertanto, riconduce all’ampia nozione di appalto pubblico differenti tipi contrattuali civilisticamente qualificabili come contratti d’opera o di opera intellettuale, contratti di locazione, contratti di compravendita, contratti di lavoro. Cio' posto, per definire i contratti per i quali sussistono gli obblighi di tracciabilita' bisogna riferirsi alle finalitaÌ€ sottostanti alla legge n. 136/2010 ovvero monitorare i flussi finanziari derivanti dall’erogazione di risorse pubbliche al fine di prevenire infiltrazioni malavitose e contrastare le imprese che, per la loro contiguita' con la criminalita' organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. Alla luce di tale criterio devono essere valutate singolarmente le diverse fattispecie contrattuali contemplate dal citato art. 17.

Non sono da ricomprendere tra i servizi soggetti ad obblighi di tracciabilita' i contratti di lavoro di cui all’art. 17, comma 1, lett. g), del Codice per i quali, oltre alla presenza delle procedure ad evidenza pubblica utilizzate dalla stazione appaltante per la selezione del proprio personale, occorre considerare che si riferiscono a prestazioni di natura generica svolte da un soggetto specifico, che non ha natura di impresa e sono volte a soddisfare fabbisogni ordinari dell’ente, i cui pagamenti sono gia' registrati sebbene con modalita' differenti da quelle previste dalla legge n. 136/2010 e non sussiste una filiera produttiva da monitorare che vada oltre il dipendente medesimo. Sono, invece, soggetti all’obbligo di tracciabilita' i servizi di collocamento e reperimento di personale, con riferimento al rapporto tra le stazioni appaltanti ed i soggetti incaricati del collocamento e del reperimento del personale stesso. Non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della tracciabilita' neppure le convenzione in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) del Codice, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente. Rientrano nella definizione di non onerosita' anche i meri rimborsi di spese non forfettari.

Per tutte le altre fattispecie ricomprese nell’alveo dell’art. 17 del Codice, in quanto comportano un esborso di risorse pubbliche si deve ritenere che si applica la normativa in materia di tracciabilita'.

Tra gli appalti esclusi dall’ambito di applicazione del codice individuati al predetto art. 17 rientrano anche i servizi connessi a campagne politiche (identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6), non contemplati nel previgente assetto normativo. Questi servizi, essendo estremamente legati alle opinioni politiche del prestatore, sono normalmente affidati secondo modalita' che non possono essere disciplinate dalle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici. Anche in questo caso, ai fini della tracciabilita' cio' che rileva e' l’utilizzo di fondi pubblici che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, devono essere correlati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. Il fatto che la disposizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. l), del Codice, faccia esplicito riferimento ai codici CPV per identificare i servizi connessi alle campagne politiche, depone per la configurazione degli stessi come appalti di servizi, ove coperti da finanziamento pubblico. Pertanto, nel caso in cui ricorrano tali presupposti, deve ritenersi applicabile anche la disciplina in materia di tracciabilita'.

Infine, occorre evidenziare che con il Correttivo al Codice e' stato introdotto l’art. 17-bis, rubricato «Altri appalti esclusi», che esclude dall’ambito di applicazione del Codice gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Anche in questo caso, ai fini della tracciabilita' cio' che rileva e' l’utilizzo di fondi pubblici correlati a forniture pubbliche...."

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