EntiOnLine
Categorie
indietro
28/06/2017 Aggiornate le Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari

L'Autorita', con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ha provveduto all'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alla luce delle novita' introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

Delibera 556 del 31 maggio 2017 - Estratto

Il 7 settembre 2010 e' entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalita' organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Agli artt. 3 e 6 della legge e' disciplinato lo strumento della tracciabilita'.

L’Autorita' ha adottato, in materia, tre atti di determinazione, rispettivamente:

  • n. 8 del 18 novembre 2010, recante “Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”,

  • n. 10 del 22 dicembre 2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilita' dei flussi finanziari”

  • n. 4 del 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, che sostituisce le due determinazioni precedenti.

Alla luce dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), nonche' del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito, “Correttivo”), l’Autorita' ha ritenuto necessario aggiornare la determinazione n. 4 del 2011, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche nonche' alla giurisprudenza e prassi consolidata.

In particolare, si evidenzia che:

  • il legislatore europeo ha espresso nelle direttive del 2014 una nozione di appalto ben piu' ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, essendo teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016)”. Tale impostazione determina l’inclusione nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice di fattispecie che erano escluse dalla disciplina dell’evidenza pubblica nel previgente quadro normativo. Si veda, ad esempio, il caso degli affidamenti di servizi legali: il legislatore europeo ha ricondotto ogni attivita' professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni nel concetto generale di appalto di servizio legale, limitandosi a distinguere all’interno del concetto generale di “appalto di servizio legale” le attivita' da escludere dall’ambito oggettivo di applicazione delle direttive, prevedendo, per tutte le altre, l’applicazione del regime giuridico “alleggerito” prescritto per i servizi di cui ai sopra citati Allegati XIV, IV e XVII. In tal senso, si e' recentemente espressa la Corte dei Conti in tema di affidamenti di servizi legali (1).

_______

1 V. Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo per l’Emilia Romagna, deliberazioni n. 73/2017/VSGO, n. 74/2017/VSGO e n. 75/2017/VSGO.

Banca dati