Con la presente si sottopone il seguente quesito:
nel casi sotto indicati, l'istituto e' tenuto a prender il numero CIG-SMART:
1. Istituti con sede all'estero, che non sono tenuti alla fatturazione elettronica (affidamento diretto);
2. Esperti Esterni, che non sono tenuti alla fatturazione elettronica (affidamento diretto).
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Per quanto concerne gli Istituti con sede all'estero, che non sono tenuti alla fatturazione elettronica (affidamento diretto) - l'istituto e' tenuto a prendere il numero CIG SMART;
Con riferimento, invece, agli Esperti Esterni, che non sono tenuti alla fatturazione elettronica (affidamento diretto) - l'istituto NON e' tenuto a prendere il numero CIG SMART, trattandosi di contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice degli appalti e ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001.