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26/10/1930 Codice penale: Omissione di referto

ARTICOLO N. 365 - Omissione di referto

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  1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio [50 c.p.p.], omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a 516 euro [384; 334 c.p.p.].

  2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimentopenale.

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