ARTICOLO N. 365 - Omissione di referto
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Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio [50 c.p.p.], omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a 516 euro [384; 334 c.p.p.].
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimentopenale.
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