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26/10/1930 Codice penale: Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

ARTICOLO N. 361 - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

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  1. Il pubblico ufficiale [357], il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [331 c.p.p.; 221 coord. c.p.p.], e' punito con la multa da 30 euro a 516 euro [363, 384].

  2. La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [57 c.p.p.], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [331, 347 c.p.p.; 16 att. c.p.p.; 221 coord. c.p.p.].

  3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [120].

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