ARTICOLO N. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessita'
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Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita':
i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica amministrazione.
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