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26/10/1930 Codice penale: Frode nelle pubbliche forniture

ARTICOLO N. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

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  1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

  2. La pena e' aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

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