ARTICOLO N. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
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Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.
La pena e' aumentata [64] se la fornitura concerne:
sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto e' commesso per colpa [43], si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.