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26/10/1930 Codice penale: Turbata liberta' degli incanti

ARTICOLO N. 353 - Turbata liberta' degli incanti.

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  1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576 - 581 c.p.c.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [354], ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

  2. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'Autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

  3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [357] o da persona legalmente autorizzata [354]; ma sono ridotte alla meta'.

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