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26/10/1930 Codice penale: Interruzione servizio pubblico o di pubblica necessita'

ARTICOLO N. 331 - Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessita'.

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  1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [358] o di pubblica necessita' [359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio [340], e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro [332, 635].

  2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

  3. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente

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