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26/10/1930 Codice penale: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee

ARTICOLO N. 322 bis- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.

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Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

  1. ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;

  2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;

  3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;

  4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;

  5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

  • 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penaleinternazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penaleinternazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penaleinternazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:

  1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

  2. a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

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