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26/10/1930 Codice penale: Istigazione alla corruzione

ARTICOLO N. 322 - Istigazione alla corruzione

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  1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis].

  2. Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis].

  3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

  4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis].

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