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26/10/1930 Codice penale: Induzione indebita a dare o promettere utilita'

ARTICOLO N. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilita'

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  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

  2. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni.

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