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26/10/1930 Codice penale: Concussione

ARTICOLO N. 317 - Concussione

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  1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

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