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26/10/1930 Codice penale: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

ARTICOLO N. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

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  1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  2. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

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