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08/06/2001 D.Lgs. 231/2001: Delitti di criminalita' organizzata

ARTICOLO N. 24 ter- Delitti di criminalita' organizzata

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  1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, co. 6, 416-bis, 416-ter e 630 del cod. pen., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

  2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, del cod. proc. pen., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

  3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

  4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

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