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06/07/2017 Affidamento diretto e oneri motivazionali

Le Linee guida n. 4 descritte nella relazione annuale ANAC 2016

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Relazione annuale ANAC 2016

Le linee guida n. 4, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, costituiscono attuazione dell’art. 36, co. 7, del Codice, che ha conferito all’Autorita' il potere di adottare proprie linee guida per «supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure, delle indagini di mercato, nonche' per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici».

In considerazione di quanto disposto dalla norma, le linee guida in argomento dettano la disciplina di dettaglio delle procedure semplificate, previste dal legislatore, per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, differenziandole e graduando i relativi oneri in relazione al valore dell’affidamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, co. 1, del Codice, espressamente richiamati dall’art. 36, co. 1.

Con riferimento agli oneri motivazionali relativi alla procedura seguita e alla scelta del contraente, l’Autorita' ha precisato che, nel primo caso, l’onere motivazionale e' piu' sintetico, mentre nel secondo occorre dare dettagliata contezza del possesso, da parte dell’operatore economico scelto, dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stessa deve garantire.

Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza dell’Amministrazione con quelle di semplificazione e tempestivita', l’Autorita' ha ritenuto che possa essere adeguata una motivazione piu' sintetica nel caso di affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito Regolamento (ad esempio Regolamento di contabilita') gia' adottato dalla stazione appaltante, che tenga conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione, l’Autorita' ha chiarito che in virtu' di quanto espressamente sancito dall’art. 36, co. 1, del Codice, l’affidamento o l’invito al contraente uscente ha carattere eccezionale e, pertanto, richiede un onere motivazionale piu' stringente.

Con riguardo alla procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, stante la possibilita' di ricorrere in tal caso all’affidamento diretto, prevista dall’art. 36, co. 2, lett. a) del Codice, le linee guida hanno rimesso alla discrezionalitaÌ€ della singola stazione appaltante le modalita' con cui acquisire informazioni sulle soluzioni presenti nel mercato per soddisfare i propri fabbisogni e sulla platea dei potenziali affidatari.

Infine, considerati i rischi connessi alla possibilitaÌ€ di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, e' stato previsto che, per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltati motivino il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

In conseguenza delle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36 e all’art. 95, co. 4, lett. a) del Codice, l’Autorita' sta valutando di procedere all’aggiornamento nelle linee guida in argomento, per renderle piu' rispondenti al nuovo dettato normativo.

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