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19/04/2017 Clausole sociali obbligatorie dopo il correttivo

Per i servizi ad alta intensita' di manodopera, inserire clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale e' obbligoatorio o facoltativo?

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Con il correttivo (D.Lgs.56/2017) e' stato introdotto, per i servizi ad alta intensita' di manodopera, l’obbligo (e non piu' facolta') di inserire clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale.

La modifica e' stata disposta per superare la criticita' della ridotta tutela della continuita' occupazionale e con il fine di assicurare alla collettivita' il beneficio di una maggiore tutela dei lavoratori.

L'art. 50, riormulato dal correttivo, dispone che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita' di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto.

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