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19/04/2016 Soglie per acquisizioni autonome e dirette da parte della stazione appaltanti

ARTICOLO N.37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

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Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono:

  • procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
  • procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro
  • procedere attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del Codice.

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