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16/06/2017 Servizi di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per lavori relativi a strutture diverse

L'Ufficio Urbanistica del Comune di xxx formulava il seguente quesito.

Quesito

Il problema e' il seguente:

"dobbiamo affidare diversi servizi di ingegneria e architettura per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per lavori relativi a strutture diverse".

In particolare:

  • realizzazione di un nuovo percorso pedonale;

  • realizzazione di nuova condotta idrica;

  • rifacimento di una piazza;

  • realizzazione campo sportivo in erba sintetica (campo sportivo gia' esistente in terra battuta).

Sulla base del progetto definitivo, che verra' presentato dall’aggiudicatario, dovremo poi richiedere il mutuo per i lavori.

Occorre dunque stabilire se i servizi in questione abbiano o meno il medesimo oggetto, in considerazione del fatto che se da un lato la prestazione e' la stessa (l’aggiudicatario dovra' presentare lo studio di fattibilita', il progetto definitivo, il progetto esecutivo, e poi direzione lavori, coordinamento della sicurezza, certificato di regolare esecuzione, ecc.), l’oggetto dell'intervento della prestazione e' tuttavia molto diverso.

Occorre stabilire se, come detto, i servizi abbiano o meno il medesimo oggetto, perche' l’importo a base di gara, stimato sulla base del D.M. 17/6/2016, e' inferiore a € 40.000 per ciascuno degli appalti, ma superiore a € 40.000 se dovessero essere sommate le stime dei quattro appalti, con conseguente obbligo di utilizzo della procedura negoziata in luogo dell'affidamento diretto.

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Risposta

Con riferimento alla necessita' di stabilire se i servizi da affidare abbiano o meno il medesimo oggetto, occorre fare riferimento alla natura della prestazione che, nel caso di specie, e come correttamente indicato nel quesito, e' sempre la medesima ed e' costituita dalla prestazione professionale di ingegneria e architettura. Siamo di fronte, conseguentemente, ad un unico oggetto benche' articolato in una pluralita' di interventi e, al riguardo, si evidenzia la possibilita' di suddividere l’appalto in lotti.

Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 51 del codice dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nel caso di specie, si tratterebbe di un appalto di servizi di ingegneria e architettura suddiviso in quattro lotti relativi a:

  • realizzazione di un nuovo percorso pedonale;

  • realizzazione di nuova condotta idrica;

  • rifacimento di una piazza;

  • realizzazione campo sportivo in erba sintetica (campo sportivo gia' esistente in terra battuta).

Va peraltro precisato che, nel caso di specie, si configurerebbe una suddivisione in lotti prestazionali avuto riguardo alla definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. ggggg), “uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi successive del progetto”.

Sul punto, al fine di quantificare l’importo a base di gara per determinare la soglia di riferimento della procedura da applicare, si evidenzia che, peraltro come anche sancito dal Consiglio di Stato in una recentissima pronuncia (sentenza n. 52 del 12 gennaio 2017), quando l’appalto viene suddiviso in più lotti non si e' in presenza di una gara unitaria, quindi ogni lotto va trattato singolarmente.

Nella pronuncia de quo vengono messi in rilievo due aspetti centrali: il carattere non unitario della gara suddivisa in piu' lotti e la configurazione del bando di gara come “atto ad oggetto plurimo”, in quanto, non si tratta di una sola gara indetta allo scopo dell'affidamento di un unico contratto, ma il bando di gara rappresenta un contenitore di una serie di disposizioni attinenti allo svolgimento e alla messa in atto di tante gare contestuali quanti sono i lotti a cui sono legati i contratti da aggiudicare, con la previsione di atti di gara differenziati per ciascun lotto e di numero equivalente ai contratti da aggiudicare.

La stazione appaltante indica nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. Altresi', la stazione appaltante puo', anche, ove esista la possibilita' di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, ed ancora aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora cio' sia stato specificato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

Alla luce di quanto evidenziato, se non c’e' dubbio che, in una gara suddivisa in lotti, come nel caso di specie, ciascuno di questi va trattato singolarmente, tuttavia, ai soli fini della individuazione della procedura di affidamento, onde garantire la concorrenza, e' opportuno individuare la procedura in relazione all’importo complessivo dei lotti.

Servizio di consulenza on-line, con modalità ICT, a cura di Entionline

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