EntiOnLine
Categorie
indietro
22/03/2017 Fornitura di parcometri e principi di economicita' efficacia ed adeguatezza

Con istanza di parere prot. n. 166982 del 11.11.2016, la INPUT S.r.l. relativamente alla procedura esplorativa ex art. 36, comma 2, lett.a), d.lgs. 50/2016, seguita dall’Unione dei Comuni dei Colli Euganei per la fornitura di n. 2 parcometri ha sollevato doglianze sollevate in merito alle caratteristiche tecniche del prodotto richiesto, che assume in contrasto, da un lato, con l’art. 30 d.lgs. 50/2016 e l’art. 1, comma 901, L. 208/2016 e, dall’altro, con l’art. 68 d.lg. 50/2016.

In particolare, sotto il primo profilo, l’istante contesta:

  • la scelta dell’amministrazione di richiedere solo la predisposizione per il pagamento con bancomat e/o carte di credito, demandando l’affidamento del servizio di attivazione del POS ad una futura ed eventuale trattativa ad hoc, sottraendolo cosi' a confronto concorrenziale.

Sotto il secondo profilo l’istante contesta:

  • la scelta dell’amministrazione di non considerare equivalente al prodotto richiesto l’offerta di un terminale in grado di rilasciare il resto in moneta elettronica (su tessera).

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

ANAC - Delibera n. 288 del 22 marzo 2017

.... (omissis) ....

CONSIDERATO che in virtu' di quanto previsto dall’art. 36 comma 1, d.lgs. 50/2016 l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', nonche' del principio di rotazione;

CONSIDERATO che in virtu' di quanto precisato al punto 2.2 delle predette Linee Guida il rispetto del al principio di economicita' impone l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; il rispetto del principio di efficacia richiede la congruita' degli atti assunti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; il rispetto del principio di proporzionalita' postula l’adeguatezza e idoneita' dell’azione rispetto alle finalita' e all’importo dell’affidamento;

RILEVATO che oggetto della procedura in esame e' la fornitura di parcometri con lettore di banconote con possibilita' di pagamento mediante carte di credito e bancomat, la posa in opera e la taratura/programmazione delle predette macchine, in modo che queste ultime siano utilizzabili il giorno stesso della fornitura e posa in opera. Non e' previsto il servizio di attivazione del POS;

RILEVATO che secondo quanto precisato dalla stessa stazione appaltante nelle risposte ai chiarimenti: «chiediamo solo la predisposizione per il pagamento con bancomat e/o carte di credito l’attivazione del POS verra' effettuata solo in un secondo momento a discrezione dell’amministrazione eventualmente sarà oggetto di altra trattativa»;

CONSIDERATO che in tal modo al momento dell’istallazione dei parcometri l’unico mezzo di pagamento effettivo sara' la moneta, mentre in virtu' di quanto disposto dall’art. 1, comma 901, L. 208, 2015 dal 1 luglio 2016 i dispositivi di controllo di durata della sosta di cui all’art. 1, lett. f), d.lgs. 285/1992 sono tenuti ad accettare - salvo casi di oggettiva impossibilita' tecnica - anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Pertanto la procedura svolta non risulta del tutto adeguata rispetto alle finalita' che la giustificano (istallare parcometri idonei alla riscossione) e congrua rispetto allo scopo che intende perseguire (l’incasso del corrispettivo della sosta);

CONSIDERATO altresi' che non risulta ragionevole la scelta di rinviare l’affidamento del servizio di attivazione dei POS ad un’eventuale futura trattativa in quanto in tal modo si realizza un artificioso frazionamento dell’appalto che incide sia sulla funzionalita' sia sull’economicita' della fornitura in oggetto;

RILEVATO che l’ulteriore censura rimane assorbita dalle considerazioni sopra svolte;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura esplorativa in oggetto indicata non e' conforme ai principi di economicita', efficacia e proporzionalita' di cui agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 e alle disposizioni dell’art. 1, comma 901, L. 208/2015.

Banca dati