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21/12/2016 Soccorso istruttorio per i casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarita' relative ai Patti di integrita'

Chiarimenti ANAC in merito all’applicabilita' dell’istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarita' relative ai Patti di integrita' di cui all’art. 1, comma 17, L. 190 del 2012.

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Delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016

Mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarita' relative ai Patti di integrita' di cui all’art. 1, comma 17, L. 190/2012 – soccorso istruttorio – ammissibilita'

I principi affermati dall’Autorita' nella determinazione n. 1/2015 e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla:

  • legittimita' della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di Protocolli di legalita'/Patti di integrita', possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016;

  • la carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrita' o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrita' o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono essere considerate “essenziali” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice, in quanto indispensabili per la partecipazione alla gara. Tali carenze e/o irregolarita' possono considerarsi, inoltre, regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma 9, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in quanto:

  1. il riferimento ivi contenuto anche agli “elementi” e non solo alle dichiarazioni, consente di riferire l’istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara;

  2. si tratta di elementi che non afferiscono all’offerta tecnica ed economica (espressamente escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto).

Si evidenzia, inoltre, che - come espressamente chiarito nell’art. 83, comma 9, del codice - «La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione».

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