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26/10/2016 Affidamento diretto - 3.2.1 linee guida sulle procedure sotto soglia: Requisiti generali e speciali

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nonche' dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante.

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e' sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' economico/finanziaria e tecnico/professionale.

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Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

In sede di consultazione, le osservazioni pervenute all'ANAC, con riferimento ai requisiti di capacita' economico/finanziaria e tecnico/professionale, hanno proposto di:

  1. non richiedere l’esibizione del CCIAA a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilita' 2012 al DPR 445/2000 e di utilizzare al paragrafo 4 la formulazione “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro” anziche' “affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro”;

  2. eliminare la richiesta di esperienze maturate nello specifico settore, in quanto potrebbe costituire una barriera all’accesso per le imprese di nuova costituzione e pertanto propongono di prevedere tale requisito solo al fine dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo oppure diprevedere, in alternativa, un’adeguata copertura assicurativa o il possesso di certificazioni standard;

  3. individuare specificatamente i requisiti, senza lasciarli alla discrezionalita' delle stazioni appaltanti;

  4. utilizzare criteri oggettivi di selezione, di rapida verifica, quali l’inserimento in elenchi di imprese qualificate con criterio di selezione a rotazione;

  5. attingere direttamente dalle white list della Prefettura di appartenenza per le attivita' previste nell’art. 1 comma 53, della Legge 190/2012.

In parziale accoglimento delle osservazioni formulate l’Autorita':

  • ha riformulato il predetto paragrafo prevedendo non piu' l’esibizione del certificato camerale, ma, eventualmente, l’attestazione dell’iscrizione al registro della camera di commercio;

  • ha, inoltre, disciplinato un regime “peculiare” per consentire la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione.

L’Autorita', stante la possibilita' di ricorrere all’affidamento diretto e l’autonomia organizzativa riconosciuta alle stazioni appaltanti dall’ordinamento:

  • non ha ritenuto opportuno individuare specifici requisiti, ma ha rimandato tale scelta alla discrezionalita' dell’amministrazione procedente;

  • ne' ha ritenuto possibile utilizzare, ai fini della scelta del contraente, le white list delle Prefetture in quanto le stesse si riferiscono esclusivamente al alcuni settori merceologici e tale iscrizione, inoltre, e' su base volontaria.

Cio' premesso, nel testo definitivo, linee guida prevedono che l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, d.lg.50/2016, nonche' dei requisiti minimi di:

  1. idoneita' professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivita' nello specifico settore oggetto del contratto;

  2. capacita' economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilita' delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, puo' essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

  3. capacita' tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento e' sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita' economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

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