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26/10/2016 Affidamento diretto - 2.5 delle linee guida sulle procedure sotto soglia: Il criterio del minor prezzo

Applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo nelle procedure sotto soglia:

  • verifica preliminare dei presupposti e dinamica di funzionamento del criterio.

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Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

In tema di aggiudicazione per i settori ordinari resta ferma la disposizione (art. 94) secondo cui gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti:

  1. l'offerta e' conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri, indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonche' nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;

  2. l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

Gli affidamenti di:

  • servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

  • lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro.

possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purche' ricorrano le condizioni ivi disposte.

Le condizioni disposte dall’art. 95, comma 4, del Codice sono:

  1. per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro: obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo al fine di garantire la rispondenza ai requisiti di qualita';

  2. per i servizi e le forniture: caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fermo restando che per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali

  3. per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35: elevata ripetitivita', fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, fermo restando che per servizi e forniture “caratterizzati da elevata ripetitivitaÌ€” devono intendersi quei servizi o forniture che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operativita' delle stazioni appaltati, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuita' della prestazione.

In sostanza, l’art. 95, comma 4, del Codice consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualita' e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Cio' si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante gia' in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualita', sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitivita' degli stessi.

Poiche' si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa:

  • le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiche' ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.

Si ricorda che devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

  • i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

  • i servizi ad alta intensita' di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto – art. 50, comma 2);

  • i servizi di ingegneria e architettura nonche' gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

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