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26/10/2016 Obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 37, D.Lgs. 33/2013, e 29 del Codice: paragrafo 2.4 delle linee guida sulle procedure sotto soglia

Individuazione degli atti da pubblicare e dei soggetti tenuti alla pubblicazione per le procedure di affidamento sotto soglia.

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Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

Va premesso, in via generale, che la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, nonche' le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto, integrano:

  • l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art 117, co. 2, lett. m), della Costituzione e costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, co. 2, lett. r), della Costituzione.

La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Cio' premesso, per quanto concerne lo specifico settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'art. 37, D.Lgs. 33/2013 stabilisce che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis (pubblicazione delle banche dati) e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

  • i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

  • gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis (pubblicazione delle banche dati):

  • gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

A sua volta, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 29, stabilisce che tutti gli atti della procedura sotto soglia sono soggetti agli obblighi di trasparenza. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice):

  • dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte;

  • dei soggetti invitati.

Per quanto concerne la declinazione di "tutti gli atti" occorre fare riferimento agli atti relativi:

  • alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;

  • alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5.

Tali atti, ove non considerati riservati (ai sensi dell'articolo 53) ovvero secretati (ai sensi dell'articolo 162):

  • devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti:

  • il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata:

  • la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Nella stessa sezione sono pubblicati anche:

  • i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Tutti i sopra citati atti vanno pubblicati:

  • con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per l'effetto, vanno applicate, tra le altre, le disposizioni che concernono:

  • la qualita' delle informazioni (art. 6): le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 33/2013.

  • dati aperti e riutilizzo (art. 7): i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.

  • riutilizzo dei dati pubblicati (art. 7-bis); decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8); accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9); pubblicazione delle banche dati (art. 9-bis).

Per quanto concerne i soggetti tenuti, all'interno di ogni singola stazione appaltante, alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 10 (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione) secondo cui ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012:

  • i responsabili della trasmissione;

  • i responsabili della pubblicazione;

dei documenti, delle informazioni e dei dati.

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