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30/08/2016 Natura e funzione delle linee guida per gli affidamenti sotto soglia

Fermo restando la natura di atti amministrativi generali propria delle linee guida, occorre chiarire la portata vincolante o meno delle stesse nonche' la funzione assolta.

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Parere CdS n. 01329/2016

Mentre il Legislatore del 2006 aveva optato per un modello unitario di attuazione delle regole da esso poste, mediante l’adozione di un generale regolamento governativo (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), il Legislatore della riforma ha optato per un sistema diversificato e piu' flessibile basato essenzialmente su 3 differenti tipologie di atti attuativi:

  1. quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’Autorita' nazionale anticorruzione (d’ora innanzi solo ANAC o Autorita'), previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

  2. quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare le linee guida;

  3. quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.

Cio' premesso, le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici “sotto-soglia” possono essere annoverate tra:

  • le linee guida dell’ANAC non vincolanti, le quali sono anch’esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.

Il principio di legalita' si atteggia, in questo caso, in modo ancora differente, in quanto il Codice in questi casi si e' limitato perlopiu' ad autorizzare, con previsione generale, l’esercizio di tale potere dell’Autorita', al fine di garantire «la promozione dell’efficienza, della qualita' dell’attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche» (art. 213).

Le modalita' di adozione osservate dall’ANAC seguono la forma discorsiva. La natura non vincolante delle linee guida giustifica, in questo caso, un minore rigore nell’enucleazione dell’indirizzo impartito all’amministrazione.

L’Autorita' ha opportunamente, anche in questo caso, optato per una modalita' di adozione preceduta dalla consultazione dei soggetti interessati. Il confronto dialettico con alcuni dei possibili destinatari degli atti di indirizzo deve essere considerato con favore, migliorando la qualita' della regolazione stessa e l’efficienza ed efficacia dello stesso svolgimento dei compiti demandati all’ANAC.

In relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti:

  • se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorita', devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa.

Tutto cio' premesso, non possono essere pretermesse, pero', le peculiarita' del caso di specie, poiche' in materia vige uno specifico e dettagliato parametro di grado legislativo, contenuto nell’art. 36 del Codice.

Ma questi indubbi connotati peculiari non sembrano poter snaturare un modello che resta finalisticamente improntato all’individuazione ed all’implementazione di buone prassi e quindi a migliorare la qualita' delle procedure, in linea dunque con il modello generale di linee guida non vincolanti di cui al citato art. 213.

La disciplina dell’art. 36 sui contratti sotto-soglia e', del resto, sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere “integrativo”, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio.

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