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26/10/2016 Modalita' da attuare per le micro, piccole e medie imprese: paragrafo 2.3 delle linee guida sulle procedure sotto soglia

Le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (c.d. procedure semplificate) sono redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) che affida all’ANAC la definizione delle modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle indagini di mercato nonche' la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Il paragrafo 2 delle linee guida si occupa dei Principi comuni e, in questo ambito, il paragrafo 2.3 reca importanti indicazioni operative in ordine:

  • alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

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Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

Ai sensi dell'articolo 36, del codice, all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 deve avvenire, oltre che nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, co. 1, nonche' nel rispetto del principio di rotazione:

  • in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Sul punto, le linee guida stabiliscono che le modalita' per assicurare l'effettiva partecipazione delle realta' imprenditoriali di minori dimensioni, consistono nel fissare:

  • requisiti di partecipazione

  • criteri di valutazione

che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Al riguardo, va ricordato che per «microimprese, piccole e medie imprese», si intendono quelle definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare:

  • sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

  • sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

  • sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 3 comma 1 lett.aa del Codice).

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