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26/10/2016 Affidamento diretto - 1.4 linee guida sulle procedure sotto soglia: Facolta' di utilizzo di procedure ordinarie, modalita' e limiti di esercizio di tale facolta'

Le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (c.d. procedure semplificate) sono redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) che affida all’ANAC la definizione delle modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualita' delle procedure, delle indagini di mercato nonche' la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Il paragrafo 1 si occupa dell'oggetto e dell'ambito di applicazione delle linee guida e, in questo ambito, il paragrafo 1.4 reca importanti indicazioni operative in ordine:

  • alla facolta' di ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate.

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Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

Le stazioni appaltanti:

  • possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalita', alle procedure ordinarie, anziche' a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Al fine di applicare correttamente la disposizione sopra citata, relativa alla facolta' di utilizzare le procedure ordinarie anziche' quelle semplificate, e' necessario che il RUP tenga presente quanto segue:

  • la facolta' non attribuisce al RUP un potere di scelta senza vincoli o limiti ma, per contro, un potere di scelta della procedura ordinaria il cui esercizio e' rigorosamente subordinato alla verifica della presenza, nonche' alla comprova - con adeguata motivazione da rendere nella determina a contrarre - di "esigenze del mercato" tali da suggerire il massimo confronto concorrenziale.

Infatti, utilizzare la procedura ordinaria per gli acquisti sotto soglia, laddove la procedura prevista dalla legge sarebbe quella semplificata, significa sacrificare, almeno in parte, i principi di:

  • economicita' (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione);

  • tempestivita' (esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);

  • proporzionalita' e adeguatezza (adeguatezza e idoneita' dell’azione rispetto alle finalita' e all’importo dell’affidamento).

E' allora evidente che soltanto le esigenze del singolo mercato, all'interno del quale si colloca l'acquisizione sotto soglia, possono "giustificare" il sacrificio dei suddetti principi, tenuto conto che le acquisizioni sotto soglia debbono necessariamente rispondere alle esigenze di massima semplificazione, flessibilita' e celerita' delle acquisizioni.

Non a caso il legislatore ha predisposto, per gli approvvigionamenti sotto soglia, una normativa ad hoc (articoli 35 e 36 del codice), caratterizzata da regole e procedure specifiche proprio per gli appalti sotto soglia.

Cio' premesso, le esigenze del mercato, che possono suggerire al RUP di effettuare il o che nella acquisizione di beni, tenuto conto della maggiore difficolta' di standardizzazione dei servizi rispetto ai beni e della conseguente possibilita' di individuare i beni, corrispondenti al fabbisogno dell'amministrazione, direttamente "a catalogo", sul mercato elettronico della pubblica amministrazione o di riferimento della stazione appaltante con correlato confronto, su detto mercato, tra diversi cataloghi e, per l'effetto, tra diverse offerte. Circostanza, quest'ultima, che difficilmente e' riscontrabile per i servizi.

Di regola, nei servizi, i soggetti che comunque intendono avvalersi delle procedure ordinarie possono farlo abbastanza liberamente, tenuto conto chei casi in cui il mercato non suggerisca il massimo confronto concorrenziale devono ritenersi oggettivamente residuali.

Per i servizi, il RUP che voglia avvalersi della procedura ordinaria, anziche' della procedura semplificata, quale procedura "naturale" per gli appalti sotto soglia, e' allora tenuto a:

  • descrivere nella relazione tecnica del contesto in cui e' inserito il servizio (art. 21, comma 15, del codice) le caratteristiche e, in particolare, "le esigenze" del mercato nel quale si colloca l'acquisizione in rapporto al principio di libera concorrenza (effettiva contendibilita' degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati);

  • effettuare il bilanciamento tra il principio di semplificazione, economicita', tempestivita', proporzionalita', adeguatezza e il principio di libera concorrenza.

Quanto alla motivazione, non sussiste, in sede di determina a contrarre, l'obbligo di motivare con estremo dettaglio, in ordine alle ragioni che hanno indotto ad optare per un sistema di affidamento aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate, essendo sufficiente la relazione tecnica del contesto.

La relazione tecnica del contesto costituisce parte della progettazione dell'acquisizione e della procedura.

Tale progettazione va allegata - come tutti gli altri atti della procedura (ad es. schema di richiesta di preventivo/lettera invito) alla determina a contrarre. In alternativa, qualora sussistano esigenze di massima semplificazione, la progettazione puo' essere inclusa direttamente nella determina a contrarre, fermo restando che:

  • la progettazione dell'intervento e della procedura costituisce, una "fase" obbligatoria e non soppriminile anche negli affidamenti sotto soglia di cui all'articolo 36 del codice.

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