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26/10/2016 Affidamento diretto - 1.3 linee guida sulle procedure sotto soglia: Differenza tra la procedura e strumenti di acquisto e di negoziazione

Le linee guida, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (c.d. procedure semplificate) sono redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”), che affida all’ANAC la definizione delle modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attivita' relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualita'€ delle procedure, delle indagini di mercato, nonche' la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici.

Il paragrafo 1 si occupa dell'oggetto e dell'ambito di applicazione delle linee guida e, in questo ambito, il paragrafo 1.3 reca importanti indicazioni operative in ordine:

  • agli strumenti (di acquisto e di negoziazione) che, per obbligo normativo, devono essere utilizzati per gestire la procedura di affidamento diretto e che non vanno confusi con la procedura amministrativa propria di questa tipologia di affidamento.

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Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016

Il sistema dell'affidamento diretto, per quanto concerne la procedura amministrativa da seguire, lascia fermi:

  1. gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza;

  2. gli obblighi di utilizzo di strumenti di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonche' la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Per il ricorso a tali strumenti, le linee guida precisano che si applicano le:

  • medesime condizioni di trasparenza;

  • medesime condizioni di pubblicita';

  • medesime condizioni di motivazione.

descritte nelle linee guida.

Al riguardo va evidenziato che l'ANAC, nelle linee guida, ha operato un bilanciamento tra:

  1. i principi di semplificazione, razionalizzazione, recepimento degli strumenti di regolazione flessibile previsti dalle direttive comunitarie di cui all’art. 1, lett. e) ed f), della L. 11/2016;

  2. i principi che presiedono il corretto affidamento di contratti pubblici di cui all’art 30, comma 1, del Codice, richiamati dal successivo art. 36, comma 1;

  3. i principi posti a fondamento dell’azione amministrativa di cui alla L. 241/1990.

Conseguentemente, l’ANAC:

  • da un lato, ha richiamato le stazioni appaltanti al rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza, pubblicita' e motivazione degli atti adottati;

  • dall’altro, in virtu' dei principi di proporzionalita' ed adeguatezza, ha graduato questi ultimi in considerazione del valore dell’affidamento, prevedendo una disciplina piu' snella laddove tale valore e' piu' basso.

Il rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza, pubblicita' e motivazione, degli atti adottati e' determinante ai fini di:

  1. assicurare, nel mercato dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, il rispetto dei principi di concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, come raccomandato dalla stessa Commissione europea con Comunicazione 2006/C 179/02;

  2. assicurare la prevenzione della corruzione.

Cio' premesso, va ribarito che:

  • anche laddove venga effettuata una procedura di affidamento diretto utilizzando lo strumento di acquisto dell'ODA ovvero lo strumento di acquisto e lo strumento di negoziazione della RDO, e' obbligatorio che la determina a contrarre rechi l'deguata motivazione richiesta dalle linee guida, ed e' altrettanto necessario che la determina a contrarre in tutti gli atti della procedura vengano resi trasparenti e pubblici.

Non e' quindi sufficiente che il RUP si limiti ad effettuare, sul mercato elettronico, le operazioni di ricerca del prodotto o del servizio nonche' di ricerca degli operatori economici, essendo necessario che queste operazioni siano supportate, a monte, dagli atti amministrativi che la procedura di affidamento diretto impone:

  1. determina a contrarre, atti della procedura e determina di aggiudicazione nel caso di RDO e TD;

  2. determina a contrarre e di contestuale aggiudicazione nel caso di ODA, e atti della procedura.

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