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11/04/2014 C.d.C.: MEPA e sistema di affidamento diretto

Caratteristiche dell'affidamento diretto in rapporto all'obbligo di utilizzo del MEPA.

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CdC: SEZIONE CONTROLLO REGIONE BASILICATA - SRCBAS/67/2014/PAR-1616-11/04/2014-SRCBAS

Qualora sussistano i presupposti per acquisire detti beni mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 11, seconda parte dell’art. 125 del Dlgs 163/2006, il ricorso ai sopra citati strumenti telematici e/o mercati elettronici di approvvigionamento:

  1. non sara' piu' dovuto ai sensi del comma 3-bis dell’art. 33 del Dlgs 163/2006, in quanto fattispecie espressamente derogata dalla novella del 2013;

  2. ma sara' dovuto ai sensi del comma 450 della legge 296/2006, in quanto acquisti sotto soglia comunitaria e, per tale motivo, attratti dal precetto in argomento.

Per l’effetto, detti enti (al pari di tutte le restanti amministrazioni di cui all’art. 1 del Dlgs 165/2001), dovranno acquistare i suddetti beni strumentali, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

E cio' senza deroghe di sorta.

Uniche eccezioni, sono rappresentate dalle ipotesi residuali di non reperibilita' ovvero inidoneita' dei beni o servizi rispetto alle necessita' dell’ente locale procedente, e cio' previa prudente istruttoria e valutazione di tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell’ambito della determinazione a contrarre (cfr. Corte Conti, sez. Marche, n. 169/2012/PAR, ripresa ex plurimis da Sez. Lombardia n. 92/2013/PAR, Sez. Piemonte n. 211/2013/PAR), nonche', privilegiando un’interpretazione sistematica dell’articolato in questione, anche l’ipotesi in cui per quel determinato bene o materiale siano reperibili, all’esterno del sistema elettronico e/o telematico, condizioni economiche migliorative.

Anche in tale caso, la circostanza dovra' essere prudentemente valutata e motivata, e cio' anche alla luce dei principi e delle prescrizioni in tema di sana gestione finanziaria e buon andamento della pubblica amministrazione, in termini di efficienza, efficacia ed economicita'.

In tutti gli altri casi, il mancato ricorso alle modalita' di acquisto prescritte, comporta le conseguenze di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 135/2012, e cioe' la nullita' del contratto stipulato in violazione del suddetto obbligo e le responsabilita' a questo conseguenti (cfr. Sez. Lombardia, n. 92/2013/PAR).

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