EntiOnLine
Categorie
indietro
17/11/2014 C.d.C.: collaborazione diretta con associazioni di promozione culturale o sportiva

Con istanza del 30 settembre 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 89 del 10 ottobre 2014, ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 14 ottobre, con il n. 0002842 – 14.10.2014 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Loano ha inviato al Consiglio delle Autonomie Locali una richiesta di parere inerente all’impatto derivante dall’applicazione degli artt. 9 d.l. n. 66/2014 – 23 d.l. n. 90/2014 sulle procedure di affidamento di servizi e di acquisto di beni e forniture.

In particolare l’Ente chiede se:

  • sia ammissibile una collaborazione diretta con associazioni di promozione culturale o sportiva, che non possono iscriversi al MEPA, con il pagamento di una prestazione di servizi in occasione di manifestazioni ed eventi inseriti nel calendario istituzionale.

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

SCARICA ALLEGATO

C.d.C. - SEZIONE CONTROLLO REGIONE LIGURIA - SRCLIG/64/2014/PAR

La risposta e' positiva, seppure con alcune precisazioni.

Il mero presupposto soggettivo, e cioe' l’impossibilita' di aderire al mercato elettronico non puo' essere da solo requisito sufficiente per derogare al medesimo, considerato che la ragione della sua istituzione risponde ad esigenze di carattere pubblicistico di trasparenza, imparzialita' ed economicita' che sono prevalenti rispetto a quelle del singolo soggetto associativo di collaborare con l’ente pubblico, quandanche tale volonta' non sia supportata da finalita' lucrative ma dal perseguimento di scopi ideali, che pero' assumono rilevanza economica, trattandosi di prestazioni fornite a titolo oneroso.

Diverso e' il caso in cui l’associazione sia in grado di fornire un servizio non rinvenibile sul mercato elettronico (ovvero, per quanto detto sopra, rinvenibile ad un prezzo/qualita' superiore): in questo caso non sembrano esservi preclusioni a consentire tale collaborazione diretta, purche' appunto limitata a prestazioni non altrimenti rinvenibili sui mercati elettronici.

Banca dati