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04/10/2017 Richiesta di pagamento imposta di bollo su contratto stipulato sul MEPA

In data 23/06/2017 il Comune ha stipulato un contratto di fornitura di vestiario per gli operai sul portale MEPA. La normativa prevede che l'imposta di bollo sul contratto, pari ad euro 16,00, sia a carico del fornitore.

La stessa imposta viene solitamente versata presso il Tesoriere Comunale e, per quanto riguarda l'Ente, viene poi riversata con rate bimestrali all'Agenzia delle Entrate. Il totale dei bolli incassati su contratti stipulati nell'anno viene poi rendicontato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario (convenzione per gestione imposta di bollo virtuale).

Il fornitore pero' rifiuta il pagamento della somma di € 16,00 citando la seguente risposta dell'Agenzia delle Entrate: “in relazione al Suo quesito si segnala l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 96/2013”

Alla luce di tutto cio', si chiede se il comportamento del fornitore sia lecito.

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Il comportamento del fornitore e’ da considerarsi lecito.

Il contratto per la fornitura vestiario operai sul portale MEPA stipulato in data 23/06/2017 va assoggettato all'imposta di bollo sul contratto, pari ad euro 16,00, a carico del fornitore e l’imposta puo’ essere assolta con le modalita’ previste dall'art. 3, lett. a), del DPR 642/1972, vale a dire mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalita’ telematiche, apposito contrassegno.

Sul punto e’ corretto il richiamo alla risoluzione 96/E/2013 che, peraltro, e’ presente anche sul portale di Consip dove la tematica risulta chiarita nei termini che seguono.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta e all’Ordine diretto d’acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate - ha precisato che:

  • il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

  • le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali… che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione;

  • le disposizioni di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata “Ordine diretto”;

  • ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo e' a carico esclusivamente dei fornitori;

  • l’imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno del MePA puo' essere assolta con le modalita' previste dall’art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalita' individuate dalla lettera a), dell’art. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioe' mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalita' di cui all’art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno e' possibile utilizzare le modalita' di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalita' sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).

Per completezza, si evidenzia, infine, che l’art. 139, D.P.R. n. 207/2010, (rubricato “Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell'affidatario”) dispone che “Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto….”.

Quanto sopra e' coerente con le Condizioni generali allegate ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell’Ordine diretto, e' previsto che “L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l’onere per le prime 100 righe dell’Ordine stesso e' da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facolta' di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all’Ordine. Il Fornitore e' tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell’eventuale rifiuto dell’Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell’eventuale imposta di bollo per l’Ordine Diretto, questa sara' a carico del Fornitore”.

Con riferimento alla Richiesta di offerta (RDO) non e' prevista una specifica disciplina perche', il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall’offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il “Documento di Accettazione” firmato digitalmente viene caricato a Sistema. Pertanto, la disciplina dell'imposta di bollo seguirà quanto previsto dall’Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

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