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ANAC - Massima numero 18 del 08 febbraio 2017
La risoluzione delle convenzioni disposta da Consip ai sensi dell’art. 1456 c.c. produce effetti anche rispetto agli atti contrattuali attuativi, siano essi ordinativi di fornitura o contratti aggiuntivi, cui deve ricollegarsi il perfezionamento dell’appalto come espressione di una fattispecie contrattuale a formazione progressiva. La situazione venutasi a creare nei lotti in cui la convenzione Consip è stata risolta non è normativamente equiparabile alla situazione presente nelle aree geografiche dove la convenzione sia scaduta o non sia stata mai attivata l’art. 2, D.L. 58/2014 dovendo essere interpretato restrittivamente. Le vicende del contratto di appalto risolto incidono sulle vicende del subappalto in quanto rapporto di derivato e accessorio con la conseguenza che la risoluzione dell’uno determina lo scioglimento del secondo.