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ANAC - Massima numero 58 del 22 marzo 2017
Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti aggiudicatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che tale facoltà sia prevista negli atti di gara, che sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto in sede di offerta e che sia dimostrata l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Qualora il concorrente non abbia dichiarato di volersi avvalere dell’istituto del subappalto per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’eventuale sub-affidamento posto in essere nei confronti dei soggetti terzi è illegittimo in quanto viola le disposizioni codicistiche di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e costituisce un’elusione dei principi generali in materia di contratti pubblici.